Di recente sono stati estesi i benefici fiscali relativi alla realizzazione di interventi antisismici. Navigando un po’ sul web ho notato che l’argomento viene spesso affrontato in maniera superficiale: ci si concentra specialmente sulla compilazione dell’asseverazione e al massimo sul metodo semplificato. In realtà la procedura Sismabonus contiene assunzioni di responsabilità, relative all’elaborazione della Classe di Rischio Sismico, che sono enormemente più “pericolose” e non minimamente paragonabili a quelle della classe energetica.
L’attribuzione della classe di rischio, secondo il D.M. 65 del 7/3/2017, può essere affrontata mediante due metodi: convenzionale e semplificato. Il primo metodo, di carattere generale, necessità di una verifica di vulnerabilità sismica mediante il calcolo della PGA in capacità. Il secondo, di tipo speditivo, può essere applicato solo per le murature e con limitazioni relative alle peculiarità dell’edificio.
Di fatto, la valutazione della classe di rischio è una analisi strutturale che richiede:
- operazioni volte a stabilire il “livello di conoscenza” dell’edificio (analisi storico critica, rilievo geometrico, stima dei carichi, prove sui materiali, indagini sui particolari costruttivi);
- studi sismo-geologici (MASW, risposta sismica locale, ecc.);
- modellazione strutturale (FEM, master-slave, tratti rigidi, mesh, ecc.);
- verifiche strutturali per i vari stati limite (diverse anche in funzione della tipologia strutturale).
Il punto è proprio questo: la determinazione della PGA è un problema ingegneristico non da poco! In un mio precedente articolo ho trattato concetti come PGA in capacità e indicatori di rischio cercando di dare ampie nozioni da approfondire secondo la proprie attitudini. In concreto, la PGA in capacità è l’accelerazione al suolo corrispondente alla quale le verifiche strutturali risultano superate al limite. Il calcolo della PGA, quindi, si effettua con operazioni iterative (Figura 1).
Dal calcolo della PGA il passaggio alla classe di rischio (prodotto di pericolosità, esposizione e vulnerabilità) viene fatto calcolando due parametri: la PAM e l’IS-V. La PAM (perdita annuale media attesa) è il rapporto tra i costi di ricostruzione dell’edificio e la sua durata in termini di anni: più una costruzione è vulnerabile al sisma e più è probabile che debba essere ricostruita in un termine di vita inferiore.
Il calcolo della PAM viene fatto calcolando l’area sottesa della curva (Figura 2-A) costruita diagrammando per i vari stati limite due parametri: frequenza media annua di superamento (λ = 1/TRc) e perdita economica diretta (% di CR). Al valore della PAM è possibile correlare la classe di rischio. Riassumendo, per ogni stato limite, devono essere eseguite nell’ordine le seguenti operazioni:
- Calcolo della PGA in capacità
- Calcolo del tempo di ritorno in capacità TRc = TRd × (PGAc/PGAd)η
- Calcolo della frequenza media annua di superamento λ = 1/TRc
Infine, con tutti e sei gli stati limite (SLR, SLC, SLV, SLD, SLO, SLID), è possibile costruire la curva per il calcolo della PAM e la relativa Classe di Rischio Sismico CR(PAM).
L’IS-V (indice di sicurezza per SLV), invece, non è altro che l’indicatore di rischio per lo stato limite di salvaguardia della vita (SLV). Anche all’IS-V è possibile correlare la relativa classe di rischio CR(IS-V). Infine, la classe di rischio si assume la minore tra le due calcolate (Figura 3).
Il Decreto Ministeriale di riferimento è stato pubblicato a Febbraio 2017. Nella versione ripubblicata a Marzo, oltre ad alcune correzioni relative ad imprecisioni e refusi, è stata estesa a tutte le tipologie di professionisti la possibilità di “partecipare” alla stesura della documentazione per il Sismabonus. La stessa norma però cita non tanto chiaramente la frase: “…secondo le rispettive competenze professionali…”.
A questo proposito il CNPI (Consiglio Nazionale Periti Industriali), nelle Linee Guida tematiche indirizzate ai propri iscritti, ha correttamente invitato i periti ad affidare ad un Ingegnere Strutturista di fiducia le attività di analisi di vulnerabilità ribadendo la grande assunzione di responsabilità che viene fatta in sede di classificazione del rischio.
Voglio essere chiaro: questo non vuol dire che l’esclusiva competenza del Sismabonus è solo dell’Ingegnere. Il D.M. 65/2017 contiene l’interessante possibilità di usufruire del livello intermedio di detrazione (70% per abitazioni e attività produttive e 75% per condomini) realizzando degli interventi minimi obbligatori, senza dover affrontare il calcolo della classe di rischio.
Questi interventi, se realizzati correttamente, sono di sicuro beneficio per qualsiasi struttura esistente in c.a. Per le strutture a telaio secondo due direzioni, gli interventi obbligatori sono:
- confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati dell’edificio;
- opere volte a scongiurare il ribaltamento delle tamponature, compiute su tutte le tamponature perimetrali presenti sulle facciate;
- eventuali opere di ripristino delle zone danneggiate e/o degradate.
Per le strutture prefabbricate (capannoni industriali):
- unioni tra elementi strutturali (ad es. trave-pilastro e copertura-travi);
- connessione tra tamponatura prefabbricata esterni e struttura portante;
- eliminazione problemi di stabilità di sistemi presenti nel capannone industriale (macchinari, impianti e/o scaffalature) che possono indurre danni alle strutture.
Anche da queste disposizioni (di buon senso), possiamo notare come la norma cerca in tanti modi il fine nobile della diminuzione del rischio sismico. E’ compito delle varie figure professionali seguire in maniera etica ed onesta le possibilità consentite dalle proprie competenze, realizzando anche team di lavoro multidisciplinari. Troppe volte nell’ambito dell’edilizia civile si assiste a giochi di improvvisazione al ribasso che non fanno altro che far perdere credibilità a tutte le categorie interessate.
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