Adeguamento e miglioramento : definizioni e normativa

A volte ho l’impressione che non per tutti siano chiari i concetti di “adeguamento” e “miglioramento”. O meglio: il termine “miglioramento”, anche a chi usa l’intuito al posto della conoscenza, è di più semplice comprensione; il termine adeguamento invece nasconde concetti meno intuitivi. Entrambi i termini si riferiscono agli edifici esistenti ed alle “azioni considerate”: è così che li definisce il DM 14/01/2008.

In maniera più specifica, nel caso si operino interventi edilizi in cui è richiesto il controllo mediante le Norme Tecniche delle Costruzioni, l’azione obbligatoria alla quale ci si riferisce è quella sismica. Aggiunto questo concetto, il fine del “miglioramento” è aumentare la resistenza all’azione sismica di una struttura. Uso il termine “resistenza” con una certa leggerezza, in quanto contro un evento sismico serve ben altro. E’ implicito il concetto che per “interventi di miglioramento” alla struttura non viene richiesto che superi tutte le verifiche.

Veniamo al dunque. C’è qualcuno che pensa che per “adeguamento sismico” si intendano una serie di opere strutturali al fine di rendere più resistenti le strutture. Anche la voce su Wikipedia, al dire il vero ancora in fase di approvazione, al momento risulta affetta da questa inesattezza. In realità il termine “adeguare” è inteso dalla norma mediante il significato attribuito dalla lingua italiana, cioè come sinonimo di adattamento, aggiornamento, allineamento, assestamento, equiparazione, pareggiamento.

Applicata all’azione sismica risulta che il controllo da effettuare è che la struttura presenti i livelli di sicurezza richiesti per le nuove costruzioni. Detto più concretamente: la struttura deve superare con esito positivo le verifiche richieste per l’entità dell’accelerazione sismica prescritta per le nuove costruzioni.

Il parametro che ci indica che abbiamo effettuato un “miglioramento” o un “adeguamento” è la “PGA in capacità” e, ancora meglio, l’indicatore di rischio associato ad una determinata PGA. PGA è un acronimo dalla lingua inglese Peak Ground Acceleration, in italiano: Accelerazione di picco al suolo.

La PGA in termini di capacità non è altro che quell’accelerazione al suolo verso la quale le verifiche risultano verificare al limite. Per calcolare la PGA è necessario effettuare un calcolo iterativo, incrementando l’azione sismica (ag) sino a quando l’esito delle verifiche non è negativo. A quel valore di PGA, come abbiamo accennato, corrisponde un indicatore di rischio α. Nella figura vediamo rappresentata l’azione sismica mediante spettri di risposta per i vari tipi di interventi, partendo dallo stato di fatto ante-interventi:

Spettri di progetto dei vari interventi

Spettri di progetto dei vari interventi

Anche il termine indicatore di rischio è improprio in quanto nelle norme assume il valore di:

Come possiamo notare l’indicatore di rischio assume il significato matematico di un coefficiente di sicurezza, maggiore è il suo valore e maggiore è la sicurezza della struttura. In origine, invece, è stato definito come il rapporto inverso (Grant, Bommer, Pinho, Calvi – 2006), quindi l’inverso del coefficiente di sicurezza (l’esponente k è la pendenza della curva di rischio sismico in funzione delle PGA attese, dipendente dalla zona):Riassumendo:

Il miglioramento sismico è una serie di opere strutturali tali da realizzare un aumento della capacità (questo è il termine più corretto) di una struttura verso l’azione sismica rispetto allo “stato di fatto” ante-interventi. Per cui, per realizzare un progetto di miglioramento serve conoscere la vulnerabilità sismica della struttura “così com’è”, ipotizzare degli interventi e controllare che la sua capacità aumenti. Quindi il calcolo della PGA deve essere ripetuto nelle due configurazioni ante e post-interventi. Per il miglioramento (definito al § 8.4.2 DM 14/01/2008) non è necessario che l’indicatore di rischio post-interventi sia maggiore dell’unità.

L’adeguamento sismico consiste invece nella valutazione della vulnerabilità solo nella configurazione di progetto. Se in tale condizioni l’indicatore di rischio è minore all’unità allora sarà necessario disporre interventi per portare la capacità ai livelli richiesti dalle norme. Il vincolo del superamento di una soglia minima ci fa capire che se una struttura è adeguata il calcolo della PGA ante-interventi non ha alcun significato utile alla valutazione del progetto (vallo a spiegare ai Tecnici del Genio Civile). E’ possibile ad ammesso dalle norme quindi, che si presenti il caso in cui l’intervento di adeguamento non abbia bisogno di alcun intervento strutturale (§ 8.4.1 DM 14/01/2008).

Recentemente e non senza difficoltà (ne vedremo presto gli sviluppi), è stata attivata la nuova piattaforma per la presentazione dei progetti al Servizio Tecnico Regionale della Calabria: Sismi.ca. Ebbene, nel sistema non è previsto il miglioramento e non è previsto adeguamento sismico senza interventi (come per Wikipedia). Fino a quando è disinformato solo qualche tecnico distratto posso anche capire…

Bibliografia

D.M.14/01/2008 – Norme tecniche per le costruzioni
Defining priorities and timescales for seismic intervention in school buildings in Italy – Grant, DN; Bommer, JJ; Pinho, R; Calvi, GM; (2006)

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